L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 richiede che in ogni azienda i lavoratori e i loro rappresentanti ricevano una formazione adeguata per ciò che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel caso in cui questa norma non venisse rispettata sono previste una serie di sanzioni per il datore di lavoro. Inoltre la legge prevede che qualsiasi lavoratore, compresi i neoassunti e i collaboratori, debbano essere formati nel momento stesso in cui cominciano a lavorare nell’azienda.
In sintesi
- ogni lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente sulla sicurezza sul lavoro, in particolare riguardo ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza. In più vanno approfonditi i rischi relativi allo specifico ambiente di lavoro.
- durata e contenuti della formazione sono stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni.
- la formazione deve avvenire nel momento in cui si stabilisce il rapporto di lavoro; quando si cambiano mansioni o quando vengono introdotte nuove attrezzature o tecnologie.
- la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti va ripetuta periodicamente.
- la formazione dei dirigenti e dei preposti deve essere adeguata e aggiornata, affinché ricevano competenze sui principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; la definizione e individuazione dei fattori di rischio; la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Tale formazione può essere effettuata anche presso organismi paritetici o presso le scuole edili o presso le associazioni sindacali.
- i soggetti elencati nel comma 1 dell’art. 21 (componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, coltivatori diretti, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e i piccoli commercianti) hanno dei percorsi formativi appositi.
- Per i lavoratori che si occuperanno di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza sono previsti una formazione e un aggiornamento periodico specifici e adeguati.
- La formazione per l’RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve concernere anche i rischi specifici dell’ambiente in cui esercita il proprio ruolo, affinché abbia le giuste competenze per controllare e prevenire i rischi.
- Contenuti minimi dei corsi RLS: principi giuridici comunitari e nazionali; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; definizione e individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima è di 32 ore, di cui 12 sui rischi specifici in azienda. Il corso di aggiornamento ha una durata variabile tra le 4 e le 8 ore.
- la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve avvenire in orario di lavoro e non deve comportare costi per i lavoratori.
- il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori. Se i lavoratori sono immigrati è necessario un test preventivo per la verifica della comprensione e della conoscenza della lingua usata nel percorso formativo.
- le competenze acquisite vanno registrate nel libretto formativo del cittadino.
Social