Prevenzione Incendi
Riferimenti normativi
D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, D.Lgs. n. 81/2008, art. 46 (Obblighi per il datore di lavoro). Direttiva 2006/42/CE, Allegato I, punto 1.5.6, <> (Obblighi per il costruttore). Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998, Allegato I (Modalità di analisi del rischio). Decreto del Ministero dell’Interno 9 maggio 2007 (Approccio ingegneristico).
La PREVENZIONE INCENDI secondo la legge italiana, indica il complesso delle attività finalizzata alla prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di incendi.
All’interno dei luoghi di lavoro, è d’obbligo per i datore di lavoro, redare una valutazione dei rischi, come stabilito dal D.Lgs. 81/08 s.m.i., che comprende la valutazione e la prevenzione di un eventuale incendio, dato che quest’ultimo può creare seri danni al lavoratore, come ad esempio: un’azione termica, la riduzione della visibilità, anossia, un’azione tossica dei fumi.
Con la prevenzione si vuole ridurre al minimo il rischio che l’incendio avvenga.
Il datore di lavoro deve analizzare le cause più comuni di incendio, dare informazione e formazione antincendio e prestabilire manutenzioni (ordinarie e straordinarie).
Bisogna porre particolare attenzione: ai rifiuti e scarti combustibili, ai depositi di materiali infiammabili, all’utilizzo di fonti di calore, agli impianti elettrici e cercare di tenere controllate le aree non frequentate.
Il datore di lavoro dovrà per cui predisporre regolari verifiche per garantire l’efficienza dei dispositivi antincendio e per eliminare eventuali cause o danni ad impianti che potrebbero pregiudicare l’incendio.
Altri possibili accorgimenti sono una corretta realizzazione e manutenzione di:
- Impianti elettrici: realizzare impianti idonei, che evitino cortocircuiti, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi etc.
- Impianti parafulmine.
- Ventilazione dei locali.
- Collegamento elettrico a terra: evitano l’accumulo di cariche elettrostatiche.
- Utilizzare materiali e strutture incombustibili.
- Utilizzare strumenti anti-scintilla.
Il secondo step è la PROTEZIONE.
Essa può essere PASSIVA o ATTIVA. Quella passiva non richiede l’ intervento di un uomo o di un impianto ma consiste in:
- Barrire antincendio: come ad esempio, muri tagliafuoco, isolamento dell’edificio, distanze di sicurezza esterne ed interne etc.
- Materiali classificati per la reazione al fuoco.
- Sistemi di ventilazione.
- Vie d’ uscita consone.
Quella attiva richiede l’intervento dell’uomo o di un impianto:
- Rete idrica antincendi.
- Estintori.
- Impianti di rilevazione e spegnimento automatici.
- Evacuatori di fumi e calore.
- Dispositivi di segnalazione ed allarme.
La cosa fondamentale è avere sempre un PIANO DI EMERGENZA (questo include il piano di evacuazione).
Certificato prevenzione incendi
Il certificato di prevenzione incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Il certificato è rilasciato dal Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco. Il CPI certifica quindi che la situazione è stata trovata dai vigili del fuoco conforme alle norme antincendio.
Elenco attività soggette al certificato
L’elenco delle attività soggette al certificato è contenuto nella tabella del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1982, n. 98) recante Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il 22 settembre 2011 sulla G.U. è stato pubblicato il D.P.R. 1º agosto 2011, n. 151, riguardante il regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi. Le nuove tabelle vanno a sostituire le precedenti.
Tipologie di attività
Le attività soggette alla prevenzione incendi vengono divise in 3 categorie – A, B, C – in base alla semplicità della struttura.
Ad esempio il punto 41 teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive, nel punto A ci sono i teatri con non più di 25 persone, nel B tra i 26 e i 100, nel C oltre i 100. Si ipotizza che i teatri che tengono 25 posti siano piccoli e quindi semplici da progettare.
La differenza tra le tipologie genera iter burocratici diversi:
- Categoria A: i vigili del fuoco non valutano preventivamente i progetti
- Categoria B e C: gli enti ed i privati responsabili delle attività, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
Successivamente si può iniziare l’attività presentando al Comando, prima dell’esercizio dell’attività, la segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal decreto.
- categoria A e B, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Il Comando, a richiesta dell’interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica, e non più il certificato
- categoria C, il Comando, entro sessanta giorni, effettua controlli. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.
Edifici di civile abitazione
È richiesto il CPI (punto 77 tabella D.P.R 151/11) per edifici destinati a civile abitazione con altezza dal punto di vista antincendio superiore a 24 metri. L’altezza è la distanza dalla quota di terra alla quota del piano d’ingresso dell’ultimo piano agibile (la quota del davanzale delle finestre o dei balconi dell’ultimo piano agibile).
Contattateci per organizzare un incontro conoscitivo e richiedere eventuale preventivo (sicurezza@studiocetus.it)
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