Elaborazione documenti cantieri (TIT. IV D. LGS. 81/08 S.M.I.)

ELABORAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC (CANTIERI)

L’Art. 100 Del D.Lgs. 81/08 definisce il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) come:

“Il piano….costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’Allegato XI…… nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’Allegato XV.

ELABORAZIONE FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA (CANTIERI)

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l’aggiornamento del fascicolo è predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

Per le opere di cui al D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Il fascicolo accompagna l’opera per tutta la sua durata di vita.

I contenuti del fascicolo sono i seguenti:

  • Descrizione sintetica dell’opera ed indicazione dei soggetti coinvolti.
  • Rischi, misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera. Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

  1. accessi ai luoghi di lavoro;
  2. sicurezza dei luoghi di lavoro;
  3. impianti di alimentazione e di scarico;
  4. approvvigionamento e movimentazione materiali;
  5. approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
  6. igiene sul lavoro;
  7. interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

  1. utilizzare le stesse in completa sicurezza;
  2. mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA POS (CANTIERI)

L’Art. 89 Del D.Lgs. 81/08 definisce il Piano operativo di sicurezza (POS) come:

“… il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV”.

I contenuti minimi del POS sono i seguenti:

  1. i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    • il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    • la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    • i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    • il nominativo del medico competente ove previsto;
    • il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    • i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    • il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  1. le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  2. la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  3. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  4. l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  5. l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  6. l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  7. le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  8. l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  9. la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

ELABORAZIONE PIANO DI MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI PI.M.U.S. (CANTIERI)

L’Art. 136 Del D.Lgs. 81/08 stabilisce che:

“….nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l’adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.

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